STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
“I Paesi più Sostenibili d’Italia” Aps
ARTICOLO 1
È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.L.VO 117/2017, l’Associazione Nazionale denominata “I Paesi più sostenibili d’Italia”. L’Associazione è proprietario del marchio “Paese Sostenibile” depositato e registrato secondo le vigenti disposizioni di legge. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi di quanto previsto del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) così come modificato dal D.Lgs 105/2018 art. 26, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa civilistica nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico previsti dalla Costituzione, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto degli interessi generali e di finalità civiche, solidaristiche, mutualistiche e di utilità sociale. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
ARTICOLO 2 – SCOPO E DURATA
L’associazione “I Paesi più sostenibili d’Italia” Aps, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del Dl.vo 117/2017:
- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Nel perseguimento dei predetti interessi generali l’Associazione potrà inoltre:
- Fare della sostenibilità l’elemento essenziale sul quale basare lo sviluppo della comunità locale;
- Istituire, per tutti i suoi soci, un luogo di discussione, di scambio di esperienze e di ricerca finalizzato alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo economico, sostenibile e sociale del nostro Paese;
- Divulgare, presso l’opinione pubblica nazionale e internazionale, la conoscenza delle bellezze del proprio territorio;
- Creare un “marchio” originale su cui edificare, per italiani e stranieri, nuove opportunità di offerta turistica e di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali;
- Rendere i pubblici poteri consapevoli della necessità di conciliare il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale con la necessità dello sviluppo economico, promuovendo l’occupazione ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- La durata dell’Associazione è illimitata.
- L’associazione potrà svolgere attività diverse di cui all’art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza dell’Organo di amministrazione ai vari livelli.
- L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, o quelle ad esse connesse, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, con i soci e con le istituzioni pubbliche.
- L’Associazione svolge inoltre attività di promozione, educazione, sensibilizzazione ed informazione rispetto agli scopi sociali e per il perseguimento degli interessi generali, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme on line e di qualsiasi canale media e social media, sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
ARTICOLO 3 – SEDE SOCIALE
La sede legale e amministrativa dell’Associazione è in Casamarciano (NA) alla Via Mons. Barone n. 7. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale e della sede amministrativa non comporta modifiche dello Statuto.
ARTICOLO 4 – I SOCI
Possono essere Soci dell’Associazione:
– le persone fisiche e gli ETS, che si riconoscano nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto. Gli aspiranti soci devono compilare l’apposita domanda di ammissione all’associazione e versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo; l’iscrizione a Paese Sostenibile APS dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
– La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, decadenza (nel caso che, senza giustificato motivo, il socio non partecipi alle iniziative promosse dall’Associazione e non versi la quota annuale nei termini stabiliti) ed espulsione (nel caso il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell’Associazione). Gli esercenti la patria podestà dei soci minorenni esercitano il diritto di elettorato attivo per conto dei minori.
ARTICOLO 5 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Organo di controllo (eventuale).
Gli Organi Sociali si riuniscono normalmente presso la sede sociale in Casamarciano (NA) alla Via Mons. Barone n. 7. Per eventi particolari possono essere convocati, a rotazione, anche presso sedi diverse da quella sociale.
ARTICOLO 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell’anno precedente e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte in cui ciò è richiesto da almeno un decimo dei Soci, a norma del Codice Civile. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, diretta a ciascun socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
L’Assemblea dei Soci ha il potere di:
– Approvare ogni anno il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
– Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
– Nominare Organo di controllo se raggiunti i presupposti di cui all’art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
– Approvare il programma annuale delle attività;
– Approvare o modificare la Carta d’Identità;
– Apportare modifiche allo Statuto;
– Ratificare, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il compenso annuale da corrispondere al Direttore, al Tesoriere e al personale della struttura tecnico amministrativa;
– Approvare il regolamento per i rimborsi spesa e per le indennità di missione;
– Eleggere a scrutinio segreto, salvo diversa decisione assunta con il voto unanime dei presenti, il Presidente;
– Approvare il regolamento per la elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il regolamento deve avere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il verbale di ogni Assemblea viene conservato agli atti e comunicato a tutti i soci via PEC o email.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio non può essere portatore di più di 5 deleghe di soci. L’Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. La prima e la seconda convocazione potranno avvenire nella stessa giornata con un’interruzione di almeno tre ore. In seconda convocazione la deliberazione è valida, con la maggioranza dei voti degli intervenuti. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può decidere di corrispondere un compenso ai componenti del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dei due Organi la cui entità e le modalità di erogazione sono disciplinate da apposito Regolamento.
ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni con possibilità di rinnovo ed è composto da:
- Il Presidente;
- 8 (otto) componenti eletti dall’Assemblea;
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto il “Coordinatore del Comitato Scientifico”, il “Direttore”, il “Tesoriere” e il membro dell’organo di controllo o il “Revisore Unico” se ricorrono i presupposti dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
Il componente del Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea non può delegare la partecipazione in sua vece a soggetto diverso da un rappresentante del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo:
– Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore e il Tesoriere.
– Stabilisce gli orientamenti generali e la politica di bilancio ed assicura il regolare andamento della gestione dell’Associazione.
– Propone all’Assemblea il regolamento per i rimborsi spese e per le indennità di missione;
– Propone all’Assemblea il programma annuale delle attività, il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo da approvare entro il 30 giugno di ogni anno.
– Ha il compito di stimolare e promuovere partenariati con associazioni che hanno le stesse finalità e di pubblicizzare iniziative volte allo svolgimento di attività concernenti gli scopi sociali.
– Vigila sul rispetto della “Carta d’Identità” da parte dei Soci.
– Detta gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la “Carta d’Identità” dell’Associazione.
– Stabilisce e aggiorna i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità all’Associazione.
– Fissa i criteri e determina gli indirizzi cui deve attenersi il Comitato Scientifico, per la verifica periodica biennale o annuale delle caratteristiche e dei requisiti degli associati in ordine al progresso o regresso delle qualità richieste e per la loro eventuale esclusione. Può proporre all’Assemblea il numero massimo dei soci da ammettere all’Associazione.
– Può avanzare all’Assemblea, annualmente, una quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 20% delle stesse.
– Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Il consigliere che, senza valido motivo, si sia assentato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in prima e seconda convocazione anche nella stessa giornata con intervallo di almeno un’ora. In seconda convocazione necessita la presenza di almeno otto componenti tra cui il Presidente o un Vice Presidente.
– Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore.
– Il Consiglio Direttivo può individuare Coordinatori Regionali o Interregionali per agevolare l’attività organizzativa. Questi ultimi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
– Tenta la risoluzione, in via preliminare, delle probabili controversie insorte o insorgenti tra gli organi dell’Associazione e/o gli associati.
– Sono di competenza del Consiglio Direttivo, inoltre, tutte le competenze non specificamente attribuite dal presente Statuto all’Assemblea o al Presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.
ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, che dura in carica 5 (cinque) anni con possibilità di rinnovo, promuove l’attività dell’Associazione, ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede tutte le riunioni dell’Associazione.
– Nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, due Vice Presidenti di cui uno Vicario, ai quali può conferire delega su specifiche materie. Può conferire deleghe specifiche agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
– Può intrattenere relazioni con le associazioni di altri Paesi europei e non, al fine di concertare azioni comuni e di rispondere al medesimo obiettivo di salvaguardia del paesaggio culturale ed ambientale;
– Intrattiene le relazioni con le Associazioni, con gli enti morali e culturali che si occupano di tutelare e valorizzare il paesaggio e l’eredità culturale dell’Italia, e in generale con tutti coloro – comprese le organizzazioni imprenditoriali ed economiche – che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
– Promuove azioni di concertazione con le organizzazioni economiche, gli Enti Locali, le Regioni, i Comuni le istituzioni dello Stato e della U.E., per favorire lo sviluppo economico e migliorare la qualità di vita della popolazione.
– In caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente vicario.
ARTICOLO 9 – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato Scientifico è composto da 5 a 9 membri nominati dal Consiglio Direttivo più il Presidente dell’Associazione. Dura in carica 5 (cinque) anni, con possibilità di rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali e della politica di bilancio definiti dal Consiglio Direttivo e votati dall’Assemblea, elabora le strategie di promozione e sviluppo dell’Associazione. Istruisce le pratiche per le candidature di Comuni a Paese Sostenibile secondo i criteri stabiliti nella Carta di Identità. Spetta allo stesso Comitato Scientifico il compito di effettuare sopralluoghi presso i Comuni al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti. Il Coordinatore del Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza su proposta del Presidente dell’Associazione. Tutte le istruttorie di ammissione, dimissioni ed esclusione devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo per la deliberazione. Ai componenti del Comitato Scientifico, escluso il Presidente dell’Assemblea, spetta un rimborso delle spese, fissato dal regolamento interno per la partecipazione alle riunioni e eventuali trasferte.
ARTICOLO 10 – IL DIRETTORE
Svolge funzioni di responsabile organizzativo e delle relazioni di supporto del Consiglio Direttivo e del Presidente, cura l’attuazione e realizzazione dei piani e dei programmi decisi dai due organi. Intrattiene relazioni con i partner scelti dal Consiglio Direttivo al fine dello sviluppo e la realizzazione delle iniziative promosse in favore e su richiesta dell’Associazione. Su delega del Presidente può rappresentare l’Associazione in manifestazioni pubbliche. Coordina e organizza attività idonee alle realizzazioni di guide, pubblicazioni, eventi e della comunicazione. Coordina ed è responsabile della struttura tecnico amministrativa. Al Direttore compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione. Dura in carica 5 (cinque) anni con incarico rinnovabile.
ARTICOLO 11 – IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell’Associazione, ha la delega per le operazioni finanziarie e predispone la proposta dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Dura in carica 5 (cinque) anni con incarico rinnovabile.
ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE UNICO.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l’Assemblea dei soci elegge un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit. L’organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti. Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all’Organo di controllo, l’Assemblea dei soci elegge un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.
ARTICOLO 13 – QUOTE E FINANZIAMENTI
Tutti i soci hanno l’obbligo di versare all’Associazione la quota associativa annuale il cui importo è fissato ogni tre anni dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente.
Le quote dovranno essere versate, entro il 30 giugno di ciascun anno. Le quote di ammissione dovranno essere versate non oltre 90 giorni dalla data di formalizzazione dell’ammissione all’Associazione. Tutti coloro ammessi a far parte dell’associazione entro il 30 agosto, versano l’intera quota associativa spettante per l’anno in corso; dopo tale data versano nella misura dei dodicesimi riferiti ai mesi mancanti alla fine dell’anno. Le quote possono essere modificate dall’Assemblea in fase di approvazione del bilancio di previsione su proposta del Consiglio Direttivo. L’Associazione può, altresì, ricevere per le proprie attività donazioni, erogazioni, contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati. L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzate a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in forma indiretta, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
L’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa deve tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
ARTICOLO 14 – PERSONALITA’ GIURIDICA
Con delibera approvata dall’assemblea a norma del presente Statuto, il Presidente potrà richiedere l’acquisto della personalità giuridica dell’Associazione secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 15 – CLAUSOLA ARBITRALE
Ogni controversia connessa al rapporto associativo è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno dalla controparte e il Presidente del Collegio di comune accordo tra le parti.
Il Collegio decide previa audizione degli interessati, in qualità di arbitro pro bono et equo, con giudizio inappellabile e senza formalità di sorta.
ARTICOLO 16 – ESCLUSIONE E RECESSO
– I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa di cui all’art. 13, vengono proposti per l’esclusione alla prima assemblea utile con provvedimento del Consiglio Direttivo, e comunque esclusi dalle iniziative dell’Associazione fino a regolarizzazione dei pagamenti stessi. La decadenza è deliberata dalla Assemblea dei Soci.
– I Soci possono altresì essere esclusi dall’Associazione: per gravi motivi qualora assumano un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell’atto costitutivo e dello statuto o rechino danno all’associazione;
– I Soci possono ritirarsi dall’Associazione esprimendo tale volontà attraverso comunicazione scritta consegnata a mano, o via mail o PEC. Il ritiro ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso. I soci che, per due anni consecutivi, non prendano parte ad alcuna delle iniziative istituzionali dell’Associazione (Assemblea nazionale, Iniziative nazionale riconosciute dall’Associazione di livello nazionale) vengono dichiarati decaduti su proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci.
ARTICOLO 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza nell’Assemblea dei Soci di almeno i tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati riuniti in Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione è devoluto, con apposita delibera assembleare, ad altri enti del Terzo settore previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e/o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.